Regolamento della formazione continua del Perito Agrario

Collegio Nazionale dei Periti Agrari  e  dei Periti Agrari Laureati 
presso il Ministero della Giustizia 

REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PERITO AGRARIO 

ADOTTATO NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 16 OTTOBRE 2013

 

Articolo 1° 

(Obbligo di aggiornamento della competenza professionale) 

1. In attuazione delle disposizioni di cui all’art.7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n.137, il presente regolamento disciplina la formazione continua dei professionisti iscritti all’Albo dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento della competenza professionale.

2. Sono obbligati alla formazione tutti gli iscritti, esercenti la libera professione, anche in via occasionale.

3. Gli iscritti che non hanno esercitato la professione e che intendono iniziare, o riprendere, l’attività professionale  per ottemperare agli obblighi di cui al presente regolamento, dovranno adeguare il proprio status formativo entro un biennio. 

 

Articolo 2°

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 

Professione”: così come definita all’art. 1, comma 1, lett. a) del DPR 7/08/2012 n.137; 

Professionista”: così come definito all’art. 1, comma 1, lett. b) del DPR 7/08/2012 n.137;

Competenza professionale”: capacità comprovata di applicare conoscenze, abilità e comportamenti acquisiti nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale per raggiungere risultati osservabili nell’esercizio della professione di Perito Agrario;

"Aggiornamento della competenza professionale”: insieme delle attività necessarie ad accrescere la competenza professionale in relazione alle evoluzioni scientifiche, tecnologiche, normative, legislative, economiche e sociali; 

Formazione professionale continua”: processo con cui, per mezzo di attività formative formali, non formali e informali, si incrementano le competenze possedute con l’aggiunta di altre utili o necessarie ad esercitare la professione di Perito Agrario;  

Apprendimento formale”: apprendimento delle conoscenze ed abilità scientifico-culturali dell’ Agricoltura dell’Ambiente e del Territorio nel sistema di istruzione secondaria, superiore e formazione delle università e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio; 

Apprendimento non formale”: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale del professionista, ottenuto accedendo a didattica frontale o a distanza offerta da ogni soggetto che persegua finalità di formazione professionale; 

Apprendimento informale”: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nell’esercizio della professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato nelle situazioni ed interazioni del lavoro quotidiano; 

Certificazione delle competenze”: procedura volontaria di riconoscimento, da parte dell’Ordine territoriale, secondo apposito regolamento, delle competenze acquisite dall’iscritto.

 

Articolo 3° 

(Attività di formazione professionale continua: misura e minimo obbligatorio per l’esercizio della professione) 

1. L’aggiornamento della competenza professionale può essere realizzato tramite percorsi di formazione professionale continua.

2. L’unità di misura della Formazione Professionale Continua è il Credito Formativo Professionale (CFP). 

3. Per esercitare la professione l’iscritto all’albo deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP. 

4. Si possono conseguire CFP: 

a) con un accredito iniziale all’atto dell’iscrizione secondo i criteri indicati nel seguito;

b) con le attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale indicate nei successivi artt.4, 5, 6.

5. L’iscritto è libero di scegliere le attività formative che intende svolgere tra quelle riconosciute ai sensi degli artt. 4, 5 e 6. 

6. A prescindere dalla attività formativa svolta, il numero massimo di CFP cumulabili è 120.

7. Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale posseduto. Al raggiungimento degli zero CFP, non vengono attuate ulteriori detrazioni.

8. Al momento dell’iscrizione all’Albo si accreditano:

a) in caso di trasferimento: il numero di CFP accreditati presso l’Ordine di provenienza; 

b) in caso di prima iscrizione all’ Albo entro 2 anni dal conseguimento dell’abilitazione: 90 CFP;

c) in caso di prima iscrizione all’Albo dopo 2 e fino a 5 anni dal conseguimento dell’abilitazione: 60 CFP; 

d) in caso di prima iscrizione all’Albo dopo 5 anni dal conseguimento dell’abilitazione: 30 CFP. 

9. I crediti conferiti al momento della prima iscrizione ad un Albo comprendono 5 CFP sull’etica e deontologia professionale da conseguire obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione.

10. Agli iscritti all’albo alla data di entrata in vigore dell’obbligo formativo vengono accreditati 90 CFP.

 

Articolo 4° 

(Attività di formazione professionale continua per l’apprendimento nonformale) 

1. Le attività di formazione professionale continua per l’apprendimento non formale riconoscibili per l’ottenimento di CFP sono elencate nell'allegato A al presente regolamento. Nello stesso allegato è indicato anche il corrispondente numero di CFP conseguibili.

2. Sono riconosciute le attività di formazione frontale o a distanza di cui al comma 1 organizzate dagli Ordini territoriali, nell'ambito di indirizzi generali comuni all'intero territorio nazionale, anche, ai sensi dell’art.7, comma 5, del DPR 137/2012, in cooperazione o convenzione con Fondazioni, Federazioni e Consulte riconducibibili al sistema ordinistico e altri soggetti autorizzati dal CNPAPAL ai sensi dell’art. 7 del presente regolamento. Il numero di CFP assegnato dall'Ordine territoriale organizzatore ha validità sull'intero territorio nazionale.

3. Sono riconosciute dagli Ordini territoriali, nell'ambito di indirizzi generali comuni all'intero territorio nazionale, le attività di formazione frontale di cui al comma 1 organizzate nel territorio di competenza da associazioni di iscritti agli Albi o da altri soggetti autorizzati dal CNPA ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento. Il numero di CFP assegnato dall'Ordine territoriale ha validità sull'intero territorio nazionale.

4. Sono riconosciute dal CNPAPAL, con la contemporanea assegnazione della valenza in CFP, le attività di formazione di cui al comma 1, con organizzazione sovraterritoriale frontale o a distanza, organizzate da associazioni di iscritti agli Albi o da altri soggetti autorizzati dal CNPAPAL ai sensi dell’art. 7 del presente regolamento. 

5. Il CNPAPAL può riconoscere singole attività di formazione per l’apprendimento non formale non comprese tra quelle indicate nell'allegato A. In questo caso viene contemporaneamente indicato il numero dei crediti attribuiti alla singola attività. 

6. È istituita presso il CNPAPAL una banca dati, consultabile on-line, di tutte le attività formative riconosciute ai sensi dei precedenti commi 2, 3, 4 e 5 che permetta la diffusione della informazione sulla disponibilità della offerta formativa non formale sul territorio nazionale e del corrispondente riconoscimento in termini di CFP. 

 

Articolo 5°

(Attività di formazione professionale continua per l’apprendimento informale) 

1. Le attività di formazione professionale continua per l’apprendimento informale riconoscibili per l’ottenimento di CFP sono elencate nell’allegato A al presente regolamento. Nello stesso allegato è indicato anche il corrispondente numero di CFP conseguibili.

2. La certificazione delle competenze, conferita dall’Ordine territoriale di appartenenza, permette all’iscritto di ottenere CFP come indicato nell’allegato A. 

 

Articolo 6°

(Attività di formazione professionale continua per l’apprendimento formale)

1. Le attività di formazione professionale continua per l’apprendimento formale riconoscibili per l’ottenimento di CFP sono elencate nell'allegato A al presente regolamento. Nello stesso allegato è indicato anche il corrispondente numero di CFP conseguibili.

 

Articolo 7°

(Compiti del Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati) 

1. In attuazione a quanto definito dall'art.7 del DPR 7/08/2012 n.137, sono compiti del Consiglio Nazionale che lo attua direttamente:  

a) la predisposizione e la diffusione delle linee di indirizzo valide per l'intero territorio nazionale, come riferimento per gli Ordini territoriali per l'organizzazione della didattica, per il riconoscimento della didattica organizzata dalle associazioni di iscritti agli Albi o altri soggetti autorizzati dal CNPA e per l'assegnazione del numero di CFP riconoscibili per ciascuna delle attività formative ( allegato B); 

b) il controllo e il monitoraggio dell'offerta formativa sul territorio nazionale; 

c) il monitoraggio e la valutazione a fini statistici dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento delle competenze da parte degli iscritti; 

d) il riconoscimento delle attività di formazione continua di tipo non formale a distanza o frontali con organizzazione sovra territoriale; 

e) l'istituzione e la gestione della banca dati consultabile on-line di tutte le attività formative riconosciute disponibili sul territorio nazionale, di cui all’art. 4, comma 6, del presente regolamento;

f) la concessione delle autorizzazioni alle associazioni di iscritti agli Albi ed altri soggetti, unitamente alla gestione delle procedure connesse con il rilascio della concessione stessa, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento;

g) il riconoscimento di singole attività formative non comprese tra quelle indicate nell'allegato A al presente regolamento ai sensi dell'art. 3, comma 5 , con la contemporanea indicazione del numero di CFP riconoscibili; 

h) il coordinamento per l'istituzione della certificazione volontaria delle competenze degli iscritti.

 

Articolo 8° 

(Autorizzazione) 

1. In conformità al disposto dell'art. 7, comma 2, del DPR 7 agosto 2012 n.137, il CNPAPAL può concedere ad associazioni di iscritti agli Albi e ad altri soggetti che ne facciano domanda, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, l'autorizzazione all'organizzazione di attività di formazione professionale continua di tipo non formale, frontale o a distanza, riconoscibili ai fini del conseguimento di CFP ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art.3 del presente regolamento. L'autorizzazione viene concessa con delibera motivata, tenendo conto delle caratteristiche e della qualità della offerta formativa proposta.

2. Le associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti che intendono ottenere l'autorizzazione per organizzare le attività di formazione professionale di cui al precedente comma devono presentare apposita istanza al CNPAPAL, recante tutte le informazioni necessarie, corredata da idonea documentazione, secondo le relative istruzioni predisposte dallo stesso CNPAPAL. 

3. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, il CNPAPAL è tenuto a comunicare agli istanti l'esito dell'esame della domanda. L'istanza può essere rigettata, con provvedimento motivato, per manifesta irricevibilità o per evidente mancanza dei requisiti necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione. Nello stesso termine di trenta giorni, il CNPAPAL può in alternativa, e per una sola volta, richiedere ai soggetti istanti di fornire in forma scritta ulteriori informazioni o produrre documenti supplementari al fine di completare l'istruttoria. Il mancato invio delle informazioni o dei documenti richiesti entro trenta giorni dalla richiesta da parte del CNPAPAL determina il rigetto della domanda. L'esito dell'esame della domanda va comunicato agli istanti entro trenta giorni dalla consegna delle integrazioni richieste.

4. La domanda di autorizzazione, con la relativa proposta di delibera motivata del CNPAPAL, viene immediatamente trasmessa al Ministero della Giustizia per l'emissione del parere vincolante di cui al comma 1; agli istanti viene comunicata, a cura del CNPAPAL, l’avvenuta trasmissione. Sulla base del parere vincolante rilasciato dal Ministero, il CNPAPAL autorizza o rigetta la richiesta, con delibera motivata; l'elenco delle istanze accolte viene pubblicato sul sito internet del CNPAPAL. L'autorizzazione concessa ha validità biennale dalla data di delibera ed è soggetta a revoca, ove sia provato, anche mediante verifica a campione, che siano venuti meno i requisiti di accredito o la qualità della formazione erogata.

5. Il CNPAPAL può stipulare con associazioni di iscritti agli Albi specifiche convenzioni volte a semplificare le procedure di autorizzazione e a programmare gli eventi e le attività formative promosse dalle predette associazioni in un arco temporale prestabilito. Tali convenzioni potranno essere applicate anche dagli Ordini territoriali. 

6. Gli Ordini hanno la facoltà di vigilare sugli eventi formativi realizzati nei propri territori e sulla formazione erogata ai propri iscritti, chiedendo, anche a campione, chiarimenti e la documentazione necessaria sia agli organizzatori che ai discenti. Gli esiti delle verifiche della formazione erogata da soggetti terzi, saranno comunicati al CNPAPAL per ogni valutazione al riguardo, anche al fine di nuove e successive istanze di autorizzazione. 

 

Articolo 9° 

(Compiti degli Ordini territoriali) 

1. In attuazione a quanto definito dall’art.7 del DPR 7/08/2012 n.137, sono compiti degli Ordini territoriali: 

a) l’organizzazione delle attività formative nel rispetto delle linee di indirizzo valide nell’intero territorio nazionale predisposte dal CNPAPAL, rivolte ai propri professionisti iscritti o di altri Ordini territoriali anche, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del DPR 137/2012, in cooperazione o convenzione con altri soggetti;

b) il riconoscimento, nell’ambito degli indirizzi generali comuni all’intero territorio nazionale predisposti dal CNPAPAL, della didattica organizzata dalle associazioni di iscritti agli Albi o altri soggetti autorizzati dal CNPAPAL e la contemporanea assegnazione del numero di CFP riconoscibili; 

c) il controllo e il monitoraggio dell’offerta formativa rivolta agli iscritti sul territorio di competenza;

d) la gestione della banca dati dei CFP degli iscritti;

e) la comunicazione al CNPAPAL delle informazioni necessarie alla banca dati consultabile on-line di tutte le attività formative riconosciute disponibili sul territorio nazionale di cui all’art. 4, comma 6, del presente regolamento.

2. Gli Ordini territoriali hanno la facoltà di istituire la certificazione volontaria delle competenze dei propri professionisti iscritti. 

 

Articolo 10° 

(Compiti degli iscritti) 

1. In attuazione a quanto definito dall'art.7 del DPR 7/08/2012 n.137, sono compiti degli iscritti agli Ordini: 

a) la tempestiva comunicazione all’Ordine dei CFP conseguiti per mezzo di attività formative non organizzate dall’Ordine stesso, unitamente alle informazioni necessarie alla loro riconoscibilità, per la registrazione nella banca dati dei CFP degli iscritti ;

b) la conservazione della documentazione attestante il CFP conseguiti da presentare a richiesta in caso di controllo. 

 

Articolo 11°

(Esonero) 

1. Possono essere motivo di esonero dall’obbligo di aggiornamento della competenza professionale, concesso da parte degli Ordini territoriali, su domanda da parte del professionista, i seguenti casi: 

a) maternità o paternità, per un anno;

b) servizio militare volontario e servizio civile; 

c) grave malattia o infortunio; 

d) il professionista in attività che abbia superato il 65° anno di età e che risulti aver ottemperato agli obblighi della Formazione Continua di cui all’art. 3 del presente regolamento negli ultimi tre anni di iscrizione all’ Albo; 

e) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore. 

2. Alla concessione del periodo di esonero, definito dall’Ordine su istanza dell’iscritto, consegue la proporzionale riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell’anno solare ai sensi dell’art. 3, comma 7, del presente regolamento. 

 

Articolo 12° 

(Entrata in vigore e disciplina transitoria) 

1. L'obbligo di aggiornamento della competenza professionale decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento. 

2. Agli iscritti all’albo dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati alla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo vengono accreditati 90 CFP. 

3. Sono riconosciute, ai fini del conseguimento di CFP in conformità al presente regolamento, le attività formative svolte dai professionisti iscritti nell’anno precedente a quello dell’entrata in vigore dello stesso. 

4. Il presente regolamento può essere soggetto a revisione, con delibera immediatamente trasmessa al Ministero della Giustizia per l’emissione del parere vincolante. 

 

ALLEGATO A  – ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E RELATIVA EQUIVALENZA IN CFP