La figura del Perito Agrario ė presente nel sistema professionale italiano da 1929 (R.D. 25.11.1929, n. 2365).
La figura deI Perito Agrario Laureato ė stata istituita nel 2001 (D.P.R. 05.06.2001, n. 328).
Entrambe le figure fanno parte delle cosiddette "professioni intellettuali" per le quali occorre essere iscritti in appositi albi professionali.
Per iscriversi all'Albo dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati ė previsto il superamento di un esame di stato da parte di laureati in una delle seguenti classi di laurea (comprensiva di un tirocinio di sei mesi):
- Classe 1 Biotecnologie
- Classe 4 Scienze dell'architettura e dell'ingegneria civile
- Classe 7 Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale
- Classe 8 Ingegneria civile e ambientale
- Classe 16 Scienze della terra
- Classe 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale
- Classe 20 Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali
- Classe 21 Scienze e tecnologie chimiche
- Classe 27 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
- Classe 28 Scienze economiche
- Classe 30 Scienze geografiche
- Classe 37 Scienze statistiche
- Classe 40 Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali
Ė possibile sostenere l'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Agrario anche ai candidati in possesso del Diploma di Istruzione Secondaria Superiore conseguito presso unIstituto Tecnico Agrario che abbiano alternativamente svolto:
- un praticantato della durata biennale presso lo studio professionale di un Perito Agrario o di un dottore agronomo (entrambi liberi professionisti, iscritti alla cassa previdenziale autonoma ed iscritti al rispettivo albo da almeno 5 anni);
- una attività tecnico agricola subordinata della durata triennale alle dipendenze di datori di lavoro pubblici e privati;
- un corso di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.) come previsto dall'art. 69 della legge 17maggio 1999, n. 144.
In ogni caso, il Diplomato dell'Istituto Tecnico Agrario che intende iscriversi all'albo ė pregato rivolgersi alla Segreteria del Collegio dove verranno date tutte le indicazioni ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento della pratica professionale e dell'attività tecnico agricola subordinata" (L. 21 febbraio 1991 n.54 art. 10 paragrafo 2 Approvato dal Consiglio Nazionale dei Periti Agrari nella seduta del 14 aprile 1992).