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Si segnala che in data 21 ottobre 2014 è stata pubblicata sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione la Delibera n. 145/2014 - parere dell’Autorità sull’applicazione della l. n. 190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e ai Collegi professionali, consultabile al seguente link.
Entro un mese dalla data di pubblicazione della stessa, tutti gli Albi Professionali regolamentati per legge in Ordini e Collegi e tutti i loro livelli riconosciuti per legge, dovranno predisporre:
- Piano triennale di prevenzione della corruzione
- Piano triennale della trasparenza
- Codice di comportamento del dipendente pubblico
- Nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione
- Adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013
In mancanza di ciò gli stessi incorreranno in sanzioni da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 10.000,00.
Nella stessa delibera viene richiesto a tutti gli Ordini e Collegi professionali, tanto a livello Nazionale quanto locale (Regionali e Provinciali) di “attenersi ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013”.
Tale obbligo si riferisce a quanto imposto dalla cosiddetta “Legge Severino” ed implica che in tutti gli Enti Pubblici (1), quali gli Albi Professionali riconosciuti e regolamentati per legge in Ordini e Collegi, nonché in tutte le loro emanazioni e a tutti i livelli, viga il divieto assoluto di assegnare ruoli dirigenziali a chi già ricopre altre “cariche amministrative o politiche”.
(1) L’articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 in base al quale “per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.”